Direttiva del Dirigente scolastico sulla Vigilanza all’interno dell’Istituto
Prot. n. 3151 Roma, 17/12/2015
A tutto il Personale della Scuola
All’Albo d’Istituto e al Sito Web
Il Dirigente Scolastico
• Visto che ai sensi dell’art. 2048 cod. civ. – responsabilità del precettore per danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, i docenti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in “positivo” di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione di un fatto dannoso, nonché la prova dell’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa.
• Visto che fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati.
• Visto che tale obbligo grava anche sul personale ATA.
• Tenuto conto che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività del personale scolastico.
• Visto che sotto quest’ ultimo aspetto egli è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l’intervento di coloro sui quali i medesimi incombono,
emana la seguente Direttiva sulla vigilanza all’interno dell’Istituto
1. Secondo quanto prevede il CCNL Scuola 2006/09 all’art.29 comma 5 : …. ” per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi ”
2. L’ingresso all’edificio scolastico degli estranei (genitori, fornitori, visitatori vari) è regolato dal personale di portineria, che ha il dovere di registrare sul registro l’identità e le motivazioni della visita.
3. L’ingresso all’edificio scolastico da parte di estranei non è consentito in concomitanza con l’entrata e l’uscita degli studenti né durante lo svolgimento dell’intervallo. Il cancello deve rimanere chiuso.
4. In tutte le attività scolastiche, la sicurezza e la sorveglianza degli alunni sono prioritarie e devono essere garantite nella maniera più ampia.
5. Nel caso in cui il docente debba assolutamente uscire dall’aula per legittimi motivi, la classe può essere affidata alla vigilanza temporanea di un collaboratore scolastico; per ogni evenienza da affrontare o situazione da chiarire, si comunichi con il Dirigente stesso, con i collaboratori del Dirigente, con la segreteria.
6. In caso di smistamento di classi in altre aule (solo in caso di estrema necessità o comunque per motivi non precedentemente programmati), per garantire la vigilanza, il docente segnerà i nominativi degli alunni “ospiti” sul registro di classe.
7. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani. Qualora un docente inizi il servizio durante un’ora intermedia deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un’ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell’ora successiva. Nel caso in cui ognuno è impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.
8. Particolare cura sarà dedicata nei momenti dell’entrata, dell’uscita, dell’intervallo, del cambio dell’ora e degli spostamenti dall’aula ai laboratori o dalla palestra e annessi spogliatoi e viceversa, momenti inequivocabilmente connotati da elementi di criticità per la sicurezza degli alunni e per il sereno andamento dell’Istituto.
9. I docenti dell’ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l’aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.
10. I Registri di classe devono essere depositati in Sala Professori al termine delle lezioni dal docente in orario durante l’ultima ora di lezione di quella classe.
11. I docenti e i collaboratori scolastici devono collaborare nel garantire la vigilanza negli spazi interni ed esterni dell’Istituto (classi, corridoi o cortili) durante la breve pausa destinata alla ricreazione (NB questo costituisce servizio a tutti gli effetti e non viene meno alcuno dei doveri e delle responsabilità che comunemente fanno capo al personale scolastico durante l’orario di servizio).
12. Il personale ATA ha pieno titolo per garantire la vigilanza. In qualsiasi luogo essi si trovino avranno cura di vigilare intervenendo, se necessario, in caso di comportamenti poco corretti da parte degli allievi della scuola. Il cancello sarà sorvegliato dal personale non docente per evitare uscite dalla scuola. E’ severamente vietato occupare indebitamente le uscite di sicurezza.
13. Al termine della ricreazione si farà suonare un preavviso di fine intervallo per permettere a tutti di riprendere le lezioni.
14. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando lo richieda l’osservanza delle regole scolastiche e particolarmente in mancanza del docente di quella classe. Se crediamo che la scuola sia una comunità educante ne consegue che qualunque adulto ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all’interno dell’Istituzione.
15. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno :
• rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni;
• controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
• controllare le classi fino all’arrivo del docente ai cambi dell’ora;
• controllare che non si faccia uso improprio delle uscite di sicurezza;
• segnalare immediatamente al D.S. e/o ai suoi collaboratori l’assenza in classe del docente;
• collaborare con i docenti alla sorveglianza degli alunni durante l’intervallo ;
• non permettere per nessun motivo che estranei non autorizzati entrino nella scuola e particolarmente nelle classi;
• segnalare immediatamente, prima al coordinatore di classe e/o collaboratore di Presidenza, e successivamente alla Presidenza qualsiasi comportamento o situazione anomala, degna di attenzione.
In tema di responsabilità civile è ormai principio pacificamente riconosciuto nella giurisprudenza quello per cui la responsabilità dell’Istituto Scolastico e dell’insegnante, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, sia di natura contrattuale e non più, come in precedenza, extracontrattuale di cui all’art. 2048 cc, che risulta pertanto applicabile esclusivamente nel caso di danni a terzi. Fra allievo ed Istituto Scolastico, con “… l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell’ambito delle obbligazioni assunte dall’istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso….tra precettore ed allievo si instaura pur sempre, per contratto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona”.
Ne consegue che l’Istituto ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati .
“La giurisprudenza civile ha avuto modo di precisare che il dovere di vigilanza dell’insegnante presuppone che l’allievo gli sia stato affidato, quindi con l’assegnazione dell’orario d’aula.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Lina Porrello