Organo di garanzia
Art. 4
IMPUGNATIVE ED ORGANO DI GARANZIA
A seguito di quanto disposto dal D.P.R. 24/06/1998 n°249 e dal D.P.R. 21/05/07 n° 235 è istituito nella scuola l’Organo di garanzia che decide in merito ai ricorsi avverso le sanzioni comminate.
L’Organo di garanzia d’Istituto è così composto:
1. Dirigente Scolastico che lo presiede;
2. due Docenti;
3. il Presidente del Consiglio di Istituto;
4. un Genitore facente parte del Consiglio di Istituto.
Le decisioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il ricorso può essere effettuato esclusivamente per le sospensioni con allontanamento dalle lezioni entro quindici giorni dalla comunicazione alla famiglia e in seguito riesaminato da parte dell’Organo di garanzia entro i successivi dieci giorni.